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STATUTO ASSOCIAZIONE
UFFICIALI DI GARA
(con le modifiche ai
sensi dell'art. 90 comma 18 Legge 289/2002 - Finanziaria 2003)
Articolo 1
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E’ costituita in Mantova l’Associazione Ufficiali di Gara
licenziati CSAI che assume la seguente denominazione: "Associazione Sportiva
Dilettantistica * “Associazione Uff. di Gara Virgilio” Ufficiali di
Gara A.C. Mantova, e ha sede in Cerlongo di Goito in Piazza S. Pio
X n°9
Articolo 2
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L’attività dell’Associazione è basata sul principio del mutuo soccorso, è
volta in generale verso l’attività sportiva dilettantistica ed è senza fini
di lucro, sindacali o di rappresentanza in Organismi, in particolare la sua
missione, nell’ambito dello sport automobilistico, è quella di migliorare la
preparazione attraverso l'organizzazione di corsi di preparazione e/o di
aggiornamento e perfezionamento, la reciproca conoscenza e l’organizzazione
dei suoi soci ed a migliorarne la reperibilità.
Articolo 3
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Possono entrare a far parte dell’Associazione tutti gli Ufficiali di Gara
titolari od in corso di conseguimento di licenza CSAI, comunque in regola
con le norme di appartenenza all’Associazione stessa.
Articolo 4
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L’adesione all’Associazione per l’espletamento dei servizi è volontaria e
non obbligatoria. Ne consegue che sia i soci che i non aderenti
all’associazione fanno comunque parte degli organici del loro Automobile
Club di appartenenza.
Articolo 5
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La decadenza del socio può avvenire per dimissioni, decesso, venuta meno dei
requisiti tecnici o psicofisici necessari all’adesione, per comportamento
lesivo dei principi fondamentali dello sport oppure per il mancato rispetto
anche di una sola delle norme contenute nel presente statuto.
Articolo 6
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L’assemblea dei soci si riunisce: in seduta ordinaria almeno una volta
l’anno per il rinnovo del Consiglio Direttivo e per l’approvazione del
rendiconto economico-finanziario annuale; in seduta straordinaria ogni
qualvolta si renda necessario discutere su argomenti di particolare
importanza. - La convocazione straordinaria può essere disposta dal Presidente
con il consenso di almeno quattro membri del Consiglio Direttivo oppure
dietro richiesta scritta e motivata rivolta al presidente dello stesso da
parte di almeno un terzo dei soci. -
Tutte le assemblee sono valide alle seguenti condizioni: in prima
convocazione con la presenza della metà più uno dei soci; in seconda
convocazione qualsiasi sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni
vengono assunte a maggioranza dei presenti. -
La convocazione delle assemblee deve essere effettuata mediante lettera con
un preavviso di almeno sette giorni rispetto alla data di convocazione. -
All’assemblea ordinaria annuale devono essere inviati, senza diritto di
voto, il Fiduciario di Zona del GGG e il Delegato CSAI Provinciale.
Articolo 7
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Il Consiglio Direttivo che di seguito verrà indicato come "Direttivo",
costituisce l’organo esecutivo dell’Associazione. Esso dura in carica un anno ed è composto da cinque membri, tutti eletti fra
i soci. La carica è a titolo gratuito. E' fatto divieto per gli
amministratori di ricoprire cariche sociali in altre associazioni e/o
società sportive nell'ambito della medesima disciplina.
Articolo 8
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Il Direttivo viene eletto con votazione a
scrutinio segreto da parte dell’assemblea dei soci riunita in seduta
ordinaria. Vengono proclamati eletti i soci che hanno riportato più voti. In caso di ex equo per il quinto posto nel Direttivo, prevale il socio
avente una maggiore anzianità di appartenenza all’associazione oppure, un
subordine, colui che ha un maggior numero complessivo di presenza alle gare
negli ultimi due anni di attività.
Articolo 9
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Nella prima riunione i
componenti il Direttivo eleggono tra loro il Presidente, il Vice Presidente. Il segretario è nominato dal Presidente scegliendolo fra i membri del
Direttivo. Indipendentemente dalle cariche sociali rivestite, i componenti il
Direttivo, sempre nella prima riunione, provvedono a ripartire fra loro gli
incarichi necessari a svolgere le attività di funzionamento
dell’Associazione; provvedono inoltre a rendere pubbliche tra i soci le
attribuzioni relative a tali incarichi entro un mese dall’assunzione dei
medesimi. Tutte le cariche sociali hanno la durata di un anno e comunque fino
all’elezione del direttivo successivo. Il Direttivo dà esecuzione alle deliberazioni dell’assemblea dei soci, cura
tutte le attività dell’associazione, organizza manifestazioni all’interno
dell’associazione stessa a beneficio della medesima e dei suoi
simpatizzanti; inoltre formula proposte e predispone un rendiconto
economico-finanziario da sottoporre all’approvazione dell’assemblea. Le delibere del Direttivo sono valide se adottate a maggioranza dei
componenti presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Articolo 10
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I componenti il Direttivo vengono dichiararti decaduti dal loro mandato al
verificarsi di una qualunque delle condizioni previste dall’Art. 5 del
presente statuto, oppure per l’assenza accertatamente ingiustificata a tre
riunioni consecutive del Direttivo medesimo. In questo casi si applica quanto disposto dall’Art. 6 del presente statuto
per la convocazione dell'assemblea elettiva per eleggere il/i sostituto/i. Il
nuovo Direttivo rimane in carica per la restante frazione dell’anno in
corso. Per gravi e giustificati motivi il Consiglio Direttivo del GGG può, a suo
insindacabile giudizio, sciogliere di diritto il Direttivo dell’Associazione
e sostituirlo con un Commissario Straordinario; egli provvederà nel minor
tempo possibile a convocare, nei modi previsti dall’Art. 6 del presente
statuto, un’assemblea straordinaria per l’elezione del nuovo Direttivo
dell’Associazione.
Articolo 11
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Successivamente all’elezione degli organi statutari, il Presidente
dell’automobile Club di competenza, deve esprimere il suo gradimento
per l’Ufficiale di gara eletto alla Presidenza dell’Associazione.
Qualora ciò non si verificasse, né per esso né per un altro eventuale
componente del Direttivo proposto per la Presidenza in sua vece, il
Consiglio Direttivo del GGG potrà provvedere insindacabilmente alla nomina
d’ufficio del Presidente dell’Associazione, sempre effettuando la scelta fra
i componenti eletti nel direttivo, anche contro il parere dell’Automobile
Club competente.
Articolo 12
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Il Presidente rappresenta l’Associazione; convoca e presiede le riunioni
dell’assemblea e del direttivo; dirige le attività dell’associazione anche
tramite consiglieri appositamente delegati; rappresenta in giudizio
l’Associazione; assume gli atti urgenti e cautelari riferendo nel merito
alla prima riunione dell’assemblea; firma tutti gli atti dell’Associazione,
ivi comprese le riscossioni ed i mandati di pagamento; relaziona annualmente
per iscritto al Fiduciario GGG, al Delegato Sportivo Provinciale CSAI ed al
Presidente dell’Automobile Club Provinciale in merito all’attività sociale e
sportiva svolta, sull’organico dell’Associazione e sui programmi ed
obiettivi futuri.
Articolo 13
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Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nelle sue funzioni, in caso di
assenza o di impedimento temporaneo del medesimo.
Articolo 14
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Il segretario cura il disagio della corrispondenza e degli atti di
funzionamento materiale dell’Associazione; tiene aggiornato l’elenco dei
soci; provvede alla tenuta di eventuali libri contabili; redige tutti gli
atti da sottoporre alla firma del Presidente; collabora con quest’ultimo e
con il Vice Presidente nello svolgimento dei loro compiti.
Articolo 15
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Tutti i soci sono tenuti
al pieno rispetto del Codice Sportivo Internazionale e suoi allegati;
oltreché del Regolamento Nazionale Sportivo ed annesse Norme Supplementari
dell’Annuario CSAI, con particolare riferimento alla N.S. 4 che disciplina
gli Ufficiali di Gara.
Articolo 16
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Qualsiasi infrazione alle norme citate nel precedente Art. 15 verrà
comunicata dall’Associazione al Gruppo Giudici di gara, riconoscendo tale
Organismo come unico competente in materia di disciplina sportiva degli
Ufficiali di Gara.
Articolo 17
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Alle copertura delle spese di funzionamento dell’Associazione vengono
destinate le quote associative dei soci (stabilite nella misura massima di
Euro 25,00 annue), eventuali donazioni, contributi e sovvenzioni, oltre ad
una quota percentuale degli introiti derivanti dai rimborsi pagati dagli
organizzatori delle gare nelle quali prestano servizio i soci. Durante la
vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo
indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
Articolo 18
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L’Associazione comunicherà tempestivamente all’Automobile Club di
appartenenza i servizi che intende svolgere.
In conseguenza di ciò, in caso di concomitanza di gare organizzate o in
svolgimento nella provincia, queste devono avere la priorità su eventuali
altre gare organizzate altrove.
Articolo 19
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In caso di scioglimento dell’Associazione verrà data priorità al saldo di
tutte le eventuali pendenze e passività economiche, anche secondo il
principio di mutuo soccorso già citato nell’Art. 2 del presente statuto. La
destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione
che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta
salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 20
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L'associazione ha
l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché allo
statuto e ai regolamenti della CSAI.
Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa
riferimento alle vigenti norme Civili e Penali, oltre alle normative CSAI
che regolano la materia, in quanto applicabili.
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